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econo28 Considerata la complessità dell' argomento trattato , soprattutto per i " non addetti ai lavori " , la presente guida si pone l' obiettivo di fornire ai contribuenti utili informazioni , sotto l' aspetto tributario , dell' attuale sistema della previdenza complementare .
econo28 L' adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale .
econo28 Analogamente ai fondi pensione aperti , inoltre , è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell' esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme , regolamenti e contratti .
econo28 ATTENZIONE Dal 2007 la deducibilità è stata estesa anche ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell' Unione Europea e presso gli Stati aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione .
econo28 In particolare , l' iscritto può richiedere : Il regime fiscale applicabile ai riscatti varia a seconda della loro tipologia .
econo28 La parte della prestazione che corrisponde ai contributi non dedotti non va tassata , in quanto è prevista solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa .
econo28 ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
econo28 Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
econo28 ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
econo28 In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
econo28 I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
econo28 Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
econo28 Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
econo28 Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
econo28 Considerata la complessità dell' argomento trattato , soprattutto per i " non addetti ai lavori " , la presente guida si pone l' obiettivo di fornire ai contribuenti utili informazioni , sotto l' aspetto tributario , dell' attuale sistema della previdenza complementare .
econo28 Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
econo28 La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l' entità della contribuzione , lasciando ai contratti e agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi .
econo28 La legge prevede due tipologie di fondi pensione : 1. Fondi pensione chiusi ( o negoziali ) Sono quelli che scaturiscono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l' area dei destinatari , cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell' appartenenza ad un determinato comparto , impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio ( es .
econo28 Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
econo28 In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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