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VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE 9. Dai fatti su esposti si evince che , nel giugno 1989 , la società ALITALIA , attraverso la propria controllata
A.T.I.
, ha acquisito il 50 % delle quote rappresentanti il capitale sociale di AVIANOVA , fino a quel momento appartenuta interamente a MERIDIANA .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia
A.T.I.
che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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Situazione analoga era ravvisabile nel Collegio Sindacale , ove , su cinque componenti , MERIDIANA designava il Presidente ed un sindaco supplente ,
A.T.I.
designava un sindaco effettivo ed un sindaco supplente , mentre il rimanente sindaco effettivo era designato congiuntamente .
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Il capitale sociale di AVIANOVA è detenuto per una quota pari al 45 % da
A.T.I.
e per la restante parte da alcuni investitori istituzionali ( l' 11 % MERIDIANA FINANZA Spa , il 33 % IMI BANK LUSSENBURGO Sa e l' 11 % ICCRI BRUXELLES LAMBERT Spa ) .
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11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 ,
A.T.I.
ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 , quella del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società
A.T.I.
già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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In data 7 giugno 1989 la società
A.T.I.
ha acquisito il controllo della società AVIANOVA congiuntamente alla società MERIDIANA Spa ( di seguito MERIDIANA ) , con una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale .
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Contestualmente , IMI BANK ha acquisito una quota pari al 5 % da A.T.I. Pertanto , in seguito a tale operazione ,
A.T.I.
ha mantenuto una quota pari al 45 % nel capitale sociale della società , mentre il restante 55 % è stato acquisito dai suddetti investitori istituzionali .
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; il Collegio Sindacale dovesse essere composto di tre sindaci effettivi e due supplenti , tutti designati da
A.T.I.
Inoltre , IMI BANK , ICCRI BBL , e MERIDIANA FINANZA si impegnavano , nelle sedi assembleari , ad approvare le proposte formulate dall' A.T.I .
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restante percentuale cumulativamente dalle mandanti con una percentuale minima del 20 % ; 13. l' elenco dei principali servizi assicurativi prestati nel ramo o nei rami per i quali presenta offerta , presso Pubbliche Amministrazioni , negli esercizi 2005 , 2006 e 2007 , con indicazione del ramo , dell' importo e del destinatario ( si precisa che tale dichiarazione deve essere resa per ognuno degli esercizi indicati ) ; 14. dichiarazione , pena la decadenza , che l' Impresa è in possesso di un Centro Liquidazione Sinistri in almeno il 70 % delle Regioni Italiane ( in caso di
A.T.I.
l' onere incombe in capo alla Società Capogruppo ) .
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In caso di
A.T.I.
la Capogruppo dovrà possedere detto requisito nella misura del 60 % e la restante percentuale dalle mandanti con una percentuale non inferiore al 20 % ciascuna ; 6. elenco dei principali servizi assicurativi prestati nel ramo o nei rami per i quali presenta offerta , presso Pubbliche Amministrazioni , negli esercizi 2005 , 2006 e 2006 , con indicazione di oggetto , dell' importo e del destinatario ( si precisa che tale dichiarazione deve essere resa per ognuno degli esercizi indicati ) ; 7. disporre di un Centro Liquidazione Sinistri in almeno il 70 % delle Regioni Italiane .
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In caso di
A.T.I.
la Capogruppo dovrà possedere detto requisito in misura minima del 60 % e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti con una percentuale minima del 20 % ; 13. l' elenco dei principali servizi assicurativi prestati nel ramo o nei rami per i quali presenta offerta , presso Pubbliche Amministrazioni , negli esercizi 2005 , 2006 e 2007 , con indicazione del ramo , dell' importo e del destinatario ( si precisa che tale dichiarazione deve essere resa per ognuno degli esercizi indicati ) ; 14. dichiarazione , pena la decadenza , che l' Impresa è in possesso di un Centro
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11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da
A.T.I.
La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 , quella del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo
A.T.I.
La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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Alla stessa data i soci di riferimento hanno stipulato una scrittura privata mediante la quale convenivano espressamente di attribuire ad
A.T.I.
la responsabilità della gestione della società .
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parte di Agenzie principali o di Sede ; c. la domanda di partecipazione alla gara , secondo il modello al presente disciplinare di cui è parte integrante e sostanziale , in carta legale , sottoscritta dal Legale Rappresentante o da Procuratore dell' Impresa munito dei poteri necessari e corredata di una copia di documento di identità in corso di validità , contenente le dichiarazioni indicate al successivo art. 10 , rese ai sensi del D.P.R. n. 445 / 2000 ; d. le Imprese che intendono partecipare alla presente selezione , dovranno dichiarare di voler partecipare in forma singola oppure in
A.T.I.
o in riparto coassicurativo , di cui dovranno essere mandatarie / delegatarie ; le Imprese mandanti / coassicuratrici ; e. dell' eventuale riparto , dovranno produrre la medesima documentazione a pena di esclusione ; f. copia dei Capitolati sottoscritti in ogni pagina dal Legale Rappresentante dell' Impresa o Procuratore concorrente per accettazione delle norme in essi contenute ; g. originale o copia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità della ricevuta di avvenuto versamento ( bollettino di c.c.p. ovvero e-mail in caso di pagamento on-line effettuato direttamente sul sito web http
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Contestualmente , IMI BANK ha acquisito una quota pari al 5 % da
A.T.I.
Pertanto , in seguito a tale operazione , A.T.I. ha mantenuto una quota pari al 45 % nel capitale sociale della società , mentre il restante 55 % è stato acquisito dai suddetti investitori istituzionali .
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ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il
A.T.I.
Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
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I due soci , in data 1° giugno 1989 , hanno stipulato un accordo nel quale si prevedeva che la composizione del Consiglio di Amministrazione fosse idonea a conferire pari poteri ad entrambi i soci , in quanto MERIDIANA ( che a quel tempo si chiamava ALISARDA ) poteva designare tre consiglieri ,
A.T.I.
tre consiglieri , tra cui l' Amministratore Delegato , mentre il Presidente doveva essere designato congiuntamente .
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