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Una volta superato tale scoglio procedurale ed emanata la (
sola
) pronunzia di separazione , possono peraltro prospettarsi ulteriori e ben più gravi problematiche .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non
solo
, ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non
solo
appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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Avverso tale sentenza è ammesso
solo
appello immediato .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla
sola
esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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Laddove , invece , l' azione giudiziale riguardi il
solo
mantenimento dei figli naturali permarrà , come è ovvio , la competenza del Tribunale ordinario .
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709-ter c.p.c. - la competenza del Tribunale del luogo di residenza del minore deve ritenersi riservata alle
sole
modificazioni delle condizioni della separazione aventi ad oggetto l' esercizio della potestà genitoriale e le modalità di affidamento dei figli minori .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla
sola
pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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277 c.p.c. potrà decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi la causa documentale ) ovvero emettere la
sola
pronunzia parziale di separazione e rimettere la parti innanzi al G.I. per l' ulteriore corso del processo .
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Nel silenzio della norma , deve escludersi la necessità di una istanza congiunta in tal senso ad opera delle parti : di talchè , il Tribunale potrà pronunziarsi sulla
sola
separazione anche a richiesta di uno dei coniugi .
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In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del
solo
Tribunale per i Minorenni in caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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