buroc01 |
Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei
poteri
attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
|
buroc01 |
In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma ,
può
autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
|
buroc01 |
Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti
potrà
avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
|
buroc01 |
In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità ,
potrà
concedere alle parti i termini di cui all' art .
|
buroc01 |
Inoltre , il pericolo di decisioni formalmente ineccepibili , ma sostanzialmente abnormi , non
potrebbe
considerarsi del tutto evitato ( si pensi alla possibile negazione dell' assegno di cui all' art .
|
buroc01 |
Più razionale e ragionevole
potrebbe
considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
|
buroc01 |
Tale conclusione
potrebbe
da alcuni essere invocata laddove , come nell' ipotesi qui esaminata , l' omissione sia addirittura imputabile all' organo giudiziario .
|
buroc01 |
277 c.p.c.
potrà
decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi la causa documentale ) ovvero emettere la sola pronunzia parziale di separazione e rimettere la parti innanzi al G.I. per l' ulteriore corso del processo .
|
buroc01 |
5. Il presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria , fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso , il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto
può
depositare memoria difensiva e documenti .
|
buroc01 |
163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale ,
può
desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
|
buroc01 |
Appena formatosi il giudicato , si applica la previsione di cui all' articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva , il tribunale , emettendo la sentenza che dispone l' obbligo della somministrazione dell' assegno ,
può
disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda .
|
buroc01 |
Come si è anticipato , all' udienza presidenziale
possono
e debbono essere attribuite natura e caratteristiche processuali pre-contenziose , attesa l' evidente sua atipicità rispetto ai giudizi strictu sensu contenziosi ed ai procedimenti di volontaria giurisdizione .
|
buroc01 |
Penso con sgomento alla teorica possibilità che , in tali materie e soprattutto in tema di figli minori ,
possano
essere adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se non del tutto contrapposte .
|
buroc01 |
Un primo problema che ci si può porre è quello relativo al momento processuale in cui tale scelta
può
essere concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in tal caso le parti sono chiamate a precisare .
|
buroc01 |
Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben
potrà
essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
|
buroc01 |
Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto ,
può
essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
|
buroc01 |
Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben
potranno
essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
|
buroc01 |
La domanda congiunta
può
essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell' uno o dell' altro coniuge .
|
buroc01 |
L' ordinanza del presidente
può
essere revocata o modificata dal giudice istruttore .
|
buroc01 |
4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che
potrebbe
essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
|