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Per
" vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione , sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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Per
agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Per
attirare l' attenzione verso tale settore , il legislatore è intervenuto più volte disegnando , anzitutto , il " sistema " della previdenza complementare ( con il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 , successivamente modificato e integrato ) .
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Se il riscatto avviene
per
cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d' imposta del 23 per cento .
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I fondi pensione in regime di contribuzione definita , gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione , sono soggetti all ' imposta sostitutiva dell ' 11
per
cento , a titolo definitivo .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75
per
cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 75
per
cento , per l' acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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Anticipazioni del gruppo C , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 30
per
cento , per ulteriori esigenze degli aderenti : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15
per
cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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Per " vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione , sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11
per
cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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Se il riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d' imposta del 23
per
cento .
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Su di essi compete un credito d' imposta del 15
per
cento .
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Sul risultato ottenuto si calcola il 50
per
cento .
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Infatti , il TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore , non può essere inferiore al 23
per
cento .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 75 per cento , per l' acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta a titolo di imposta del 23
per
cento .
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Anticipazioni del gruppo C , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 30 per cento , per ulteriori esigenze degli aderenti : ritenuta a titolo di imposta del 23
per
cento .
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Così come previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale , anche su quelle in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga una ritenuta a titolo d' imposta , sulla parte imponibile , con l' aliquota del 15
per
cento .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15
per
cento .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6
per
cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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Le prestazioni possono essere erogate in forma di capitale , secondo il valore attuale , fino al massimo del 50
per
cento del montante finale accumulato .
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