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Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente ,
per
i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre ,
per
ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento ,
per
spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 75 per cento ,
per
l' acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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Anticipazioni del gruppo C , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 30 per cento ,
per
ulteriori esigenze degli aderenti : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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La richiesta può essere fatta , a seconda delle esigenze ,
per
determinati importi e per motivi ben precisi .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione ,
per
un importo non superiore al 75 per cento , per l' acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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Anticipazioni del gruppo C , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione ,
per
un importo non superiore al 30 per cento , per ulteriori esigenze degli aderenti : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento ,
per
un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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Quando in un periodo d' imposta matura un risultato negativo , lo stesso è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d' imposta successivi ,
per
l' intero importo che trova in essi capienza .
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Per
i lavoratori autonomi e i liberi professionisti , il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi .
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Per
le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del
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Per
far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Per
quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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Per
agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Per
il riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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Per
i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Per
attirare l' attenzione verso tale settore , il legislatore è intervenuto più volte disegnando , anzitutto , il " sistema " della previdenza complementare ( con il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 , successivamente modificato e integrato ) .
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Per
il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
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Per
individuare l' importo massimo erogabile in capitale , dal montante finale ( cioè dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono essere detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell' iscritto .
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