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Sono escluse anche le attività che applicano regimi speciali Iva , quali agricoltura , allevamento e pesca , agriturismo , agenzie di viaggio e turismo , commercio di beni usati , oggetti d' arte , di antiquariato
o
da collezione .
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L' applicabilità
o
meno del regime va invece verificata con riguardo al volume d' affari complessivo , sommando i ricavi dell' attività di cessione di beni e quelli dell' attività di prestazione di servizi acquisti per ammontare , al netto dell' Iva , non superiore a 18.075,99 euro ( 35 milioni di lire ) , se l' attività esercitata è la rivendita , ovvero a 10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) , negli altri casi utilizzo di beni strumentali di costo non superiore a 25.822,84 euro ( 50 milioni di lire ) .
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Nella determinazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo
o
di impresa non rilevano né il principio di cassa né quello della competenza , ma la fatturazione del compenso o ricavo .
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Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con quella riguardante la generalità degli acquisti : dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni
o
servizi diversi dai beni strumentali , per i quali opera una condizione autonoma compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili , non superiori al 70 per cento del volume d' affari , compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva .
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Lo stesso discorso va fatto in riferimento alle spese pagate con bonifico
o
carte di credito ; in entrambi i casi , rileva la data di sottoscrizione dell' ordine rispettivamente alla Banca e al gestore della carta , quest' ultimo rilasciato al commerciante all' atto dell' acquisto .
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A una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l' imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l' ammortamento , scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze , minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in caso di loro successiva cessione
o
autoconsumo .
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In buona sostanza , è come incassare compensi
o
pagare spese per contanti .
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Nella determinazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo o di impresa non rilevano né il principio di cassa né quello della competenza , ma la fatturazione del compenso
o
ricavo .
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Ciò significa che i ricavi e i compensi che , in base alle regole del regime forfettario , hanno già concorso a formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza
o
incassati in tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente
o
concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Per quanto concerne l' Iva , l' imposta assolta sugli acquisti dei beni è ammessa in detrazione a condizione che le connesse fatture di acquisto vengano registrate nel periodo di imposta per il quale si procede alla determinazione analitica e che la consegna
o
la spedizione dei beni non sia avvenuta nell' anno soggetto a regime forfettario .
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Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con quella riguardante la generalità degli acquisti : dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali , per i quali opera una condizione autonoma compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili , non superiori al 70 per cento del volume d' affari , compresi corrispettivi
o
compensi non rilevanti ai fini Iva .
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Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime , tale condizione non deve essere guardata solo in riferimento agli acquisti dell' anno , ma allo stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell' impresa o attività di lavoro autonomo compensi corrisposti a dipendenti
o
collaboratori fissi ( esclusi gli occasionali ) non superiori al 70 per cento del volume d' affari dell' anno , tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali .
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Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con quella riguardante la generalità degli acquisti : dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali , per i quali opera una condizione autonoma compensi corrisposti a dipendenti
o
altri collaboratori stabili , non superiori al 70 per cento del volume d' affari , compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva .
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È veramente difficile , infatti , considerati i modesti limiti di volume d' affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti
o
collaboratori , ipotizzare ipotesi in cui ci si possa avvalere del lavoro di terzi e l' attività continuare a essere remunerativa mancanza di cessioni all' esportazione .
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La registrazione può essere effettuata
o
sul registro Iva vendite o sull' apposito prospetto di cui al Dm 12 febbraio 1997. Sia il registro che il prospetto non devono più , prima dell' uso , essere prodotti in ufficio per la bollatura la sola conservazione della documentazione relativa agli acquisti , senza obbligo di registrazione .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione
o
certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
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Per gli imprenditori sono invece : emissione di fattura , ricevuta fiscale
o
scontrino registrazione cumulativa mensile dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento .
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Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime , tale condizione non deve essere guardata solo in riferimento agli acquisti dell' anno , ma allo stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell' impresa
o
attività di lavoro autonomo compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori fissi ( esclusi gli occasionali ) non superiori al 70 per cento del volume d' affari dell' anno , tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali .
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A tal proposito , è opportuno sgombrare il campo dall' equivoco che , in caso di incasso
o
pagamento tramite assegno liberamente trasferibile , il compenso debba considerarsi percepito alla data dell' effettivo incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata alla data di effettivo pagamento e cioè allorquando il fornitore provvede a eseguire l' operazione di incasso .
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