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buroc20 Nel caso di esito negativo del collaudo , anche parziale , la Regione si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10 % del valore complessivo contrattuale , fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e / o la risoluzione del contratto .
buroc20 La Regione , qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto , si obbliga a pagare all' appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso , restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria , e qualsiasi ulteriore compenso , indennizzo e / o rimborso spese .
buroc20 presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni formale via Non motivo di La richiesta e / o il pagamento delle penali non esonerano l' Appaltatore dall' adempimento dell' obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l' obbligo di pagamento della medesima penale .
buroc20 La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento , anche se siano già iniziate le relative prestazioni , qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all' atto della stipula del contratto stesso e / o ne rendano impossibile la continuazione .
buroc20 In caso di fallimento dell' Appaltatore o di risoluzione del contratto , la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all' originaria procedura di gara , risultanti dalla relativa graduatoria , sul modello di quanto disposto dall' art .
buroc20 L' inadempimento alla clausola sociale dell' appaltatore o del subappaltatore o dell' impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore 50 cento lavoratori nell' esecuzione o subappalto , nonché la recidiva nella violazione della clausola , comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell' art .
buroc20 Inoltre , l' Appaltatore , nell' esecuzione del servizio , si obbliga a : - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti , impiegati nell' esecuzione dell' appalto , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria , vigenti nel territorio pugliese ; - garantire l' assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto , secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ; - eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato
buroc20 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto .
buroc20 Qualora sia escluso il mandante , il mandatario , ove non indichi altro operatore economico subentrante , che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità , è tenuto all' esecuzione , direttamente o a mezzo degli altri mandanti , purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire .
buroc20 la facoltà di applicare una penale di euro 10.000,000 ( diecimila / 00 ) ; resta salvo il diritto della Regione al dell' eventuale danno ; mancanza , sopravvenuta fase ammissibilità indicati nel disciplinare di gara ; - mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ; - reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto ; - frode o grave negligenza nell' esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ; - violazione dell' obbligo di riservatezza ; - cessione in tutto o in parte , a qualsiasi titolo o ragione , direttamente o indirettamente , del presente contratto di appalto ; - sospensione nell' erogazione dei servizi , senza la previa autorizzazione della Regione .
buroc20 Il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di anni due verso il medesimo corrispettivo , gli ed dall' esecuzione del contratto e dall' osservanza di leggi , capitolati e regolamenti - ivi compresi quelli relativi alla sicurezza di dipendenti , utenti terzi nonché disposizioni o venissero Il corrispettivo contrattuale è accettato dall' Appaltatore in base ai propri calcoli , alle proprie indagini , alle proprie stime , a tutto suo rischio , ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità .
buroc20 L' inadempimento alla clausola sociale dell' appaltatore o del subappaltatore o dell' impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore 50 cento lavoratori nell' esecuzione o subappalto , nonché la recidiva nella violazione della clausola , comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell' art .
buroc20 La Regione , qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto , si obbliga a pagare all' appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso , restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria , e qualsiasi ulteriore compenso , indennizzo e / o rimborso spese .
buroc20 In tale ipotesi , e la Regione avrà la facoltà di applicare una penale di euro 10.000,000 ( diecimila / 00 ) ; resta salvo il diritto della Regione al dell' eventuale danno ; mancanza , sopravvenuta fase ammissibilità indicati nel disciplinare di gara ; - mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ; - reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto ; - frode o grave negligenza nell' esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ; - violazione dell' obbligo di riservatezza ; - cessione in tutto o in parte , a qualsiasi titolo o ragione , direttamente o indirettamente , del presente contratto di appalto ; - sospensione nell' erogazione dei servizi , senza la previa autorizzazione della Regione .
buroc20 Il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di anni due verso il medesimo corrispettivo , gli ed dall' esecuzione del contratto e dall' osservanza di leggi , capitolati e regolamenti - ivi compresi quelli relativi alla sicurezza di dipendenti , utenti terzi nonché disposizioni o venissero Il corrispettivo contrattuale è accettato dall' Appaltatore in base ai propri calcoli , alle proprie indagini , alle proprie stime , a tutto suo rischio , ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità .
buroc20 L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4
buroc20 Qualora sia escluso il mandatario , la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti , purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire , non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall' appalto .
buroc20 Qualora sia escluso il mandante , il mandatario , ove non indichi altro operatore economico subentrante , che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità , è tenuto all' esecuzione , direttamente o a mezzo degli altri mandanti , purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire .
buroc20 L' inadempimento alla clausola sociale dell' appaltatore o del subappaltatore o dell' impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore 50 cento lavoratori nell' esecuzione o subappalto , nonché la recidiva nella violazione della clausola , comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell' art .
buroc20 della sociale dell' impresa raggruppata , se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati dell' appalto , la saranno dalla Puglia dall' appalto dell' impresa inadempiente .
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