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86 , comma 1 , lett. c ) e comma 3 , del Tuir " ,
nel
caso in esame i fattori di criticità rilevati depongono per la condanna della soluzione addotta come non elusiva in quanto le ragioni addotte a sostegno dell' operazione prospettata evidenziano come il reale intento dell' operazione stessa sia quello di evitare la liquidazione delle quote sociali perché troppo onerosa .
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Nella fattispecie in commento non si ravvisa ,
nell'
operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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Nella
fattispecie rappresentata , l' operazione di scissione non proporzionale prospettata appare essenzialmente rispondere alla volontà di alcuni soci di fuoriuscire dalla compagine sociale .
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Nella
fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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Nel
caso prospettato , inoltre , non emerge alcun altra motivazione " tipica " che possa giustificare la volontà non elusiva di realizzare il progetto .
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Nell'
istanza , infatti , si sostiene che : " Si tratta quindi di operare una ristrutturazione aziendale che non comprometta la funzionalità delle aziende gestite , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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Si legge nell' istanza che attualmente alcuni soci collaborano all' attività aziendale , prestando la loro opera , mentre altri non prestano alcuna attività
nelle
due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale .
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Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività
nelle
due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta
nella
società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
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L' operazione , configurandosi come una scissione non proporzionale , darà luogo a favore dei soci A , D , E a conguagli in danaro a causa del peso minore della partecipazione detenuta
nella
nuova società rispetto a quella originaria .
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La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute
nella
scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
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In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e
nei
confronti di altri soggetti terzi .
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In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche
nella
necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere
nell'
ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
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In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale
nel
caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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Nell' istanza , infatti , si sostiene che : " Si tratta quindi di operare una ristrutturazione aziendale che non comprometta la funzionalità delle aziende gestite , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale
nel
caso di liquidazione di quote sociali o assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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Il parere del Comitato consultivo conferma l' orientamento giurisprudenziale consolidato e il parere reso dall' Agenzia delle entrate in prima istanza
nel
ribadire che le operazioni societarie di scissione , anche non proporzionale , sono operazioni fiscalmente neutrali e si caratterizzano come operazioni di riorganizzazione aziendale , a condizione che non vengano strumentalmente utilizzate per conseguire indebiti vantaggi tributari .
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Si legge
nell'
istanza che attualmente alcuni soci collaborano all' attività aziendale , prestando la loro opera , mentre altri non prestano alcuna attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale .
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17 e 18 del 2003 ) che il giudizio deve essere condotto principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l' operazione - ovvero
nella
fattispecie in parola la società oggetto di scissione e la beneficiaria - senza avere riguardo ai benefici economici che soggetti diversi , tra i quali i soci , potrebbero trarne .
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Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto
nell'
istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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