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/ E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che " | nell' | ipotesi in cui l' acquirente sia un privato |
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possono essere considerati " esistenti " | nel | territorio nazionale . D ) greco ( fornitore |
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acquirente , o da terzi per loro conto , | nei | confronti di cessionari soggetti d' imposta |
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16.3 , " l' acquirente extracomunitario , | nel | disporre il trasferimento dei beni al proprio |
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europeo , si sostanzia , ai fini Iva , | nella | tassazione nel paese di destinazione , |
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triangolazione comunitaria ) Pertanto , | nel | caso in cui l' acquirente sia un soggetto |
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comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ) " . | Nella | fattispecie esaminata , la circolare 13 |
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configura una triangolazione comunitaria . | Nell' | ipotesi , infine , che il soggetto svizzero |
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comunitario o a un soggetto extracomunitario . | Nel | primo caso , il promotore della triangolazione |
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secondo comma dello stesso articolo 44 : | nelle | operazioni triangolari comunitarie , cioè |
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non imponibilità è contemplabile anche | nell' | ipotesi che le merci vengano consegnate |
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nazionale . Può , infatti , verificarsi , che | nella | operazione sia coinvolto , oltre a un operatore |
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di superare la presunzione di consegna | nello | Stato può essere rappresentata dalla documentazione |
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che gli stessi si considerano effettuati | nel | territorio dello Stato " quando l' acquirente |
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può essere considerato come effettuato | nel | territorio dello Stato , a meno che l' |
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esportazione e , conseguentemente , emette | nei | confronti del proprio cliente greco una |
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in essere una cessione di beni esistenti | nel | territorio dello Stato e perciò rilevante |
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perciò , fattura con addebito d' imposta | nei | confronti del cliente svizzero , non recuperabile |
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successiva cessione a soggetto d' imposta | nel | territorio di tale Stato o ad ente ivi |
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tenuto a emettere fattura soggetta a Iva | nei | confronti del proprio cessionario greco |