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Esso , tuttavia , può essere chiesto già
in
sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell' apposita casellina del modello AA9 / 7. Sono ammesse le imprese familiari , mentre sono escluse le società di ogni tipo e le associazioni professionali .
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Nel caso
in
cui siano svolte più attività , occorre considerare il volume d' affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate , come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d' impresa anche se assoggettate a regimi speciali Iva , quali le attività sopra indicate .
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Il limite di 10.329,14 euro , cioè , è comunque invalicabile anche qualora l' attività del contribuente sia frammentata tra cessioni e prestazioni di servizi ciascuna delle quali inferiore a 10.329,14 euro beni strumentali utilizzati
in
proprietà o leasing di costo complessivo non superiore a 10.329,14 euro .
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Non rientrano
in
tale calcolo , quindi , i beni in locazione , noleggio o in comodato .
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Non rientrano in tale calcolo , quindi , i beni
in
locazione , noleggio o in comodato .
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Non rientrano in tale calcolo , quindi , i beni in locazione , noleggio o
in
comodato .
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Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime , tale condizione non deve essere guardata solo
in
riferimento agli acquisti dell' anno , ma allo stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell' impresa o attività di lavoro autonomo compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori fissi ( esclusi gli occasionali ) non superiori al 70 per cento del volume d' affari dell' anno , tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali .
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Trattasi ,
in
realtà , di una condizione semplicemente teorica .
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È veramente difficile , infatti , considerati i modesti limiti di volume d' affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti o collaboratori , ipotizzare ipotesi
in
cui ci si possa avvalere del lavoro di terzi e l' attività continuare a essere remunerativa mancanza di cessioni all' esportazione .
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La registrazione può essere effettuata o sul registro Iva vendite o sull' apposito prospetto di cui al Dm 12 febbraio 1997. Sia il registro che il prospetto non devono più , prima dell' uso , essere prodotti
in
ufficio per la bollatura la sola conservazione della documentazione relativa agli acquisti , senza obbligo di registrazione .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello
in
cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto
in
essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Si ricorda che l' opzione per il regime analitico di determinazione del reddito e dell' Iva vale almeno per un triennio e che è possibile
in
questo caso , darsi anche l' impianto contabile di cui al regime analitico supersemplificato .
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Ciò significa che i ricavi e i compensi che ,
in
base alle regole del regime forfettario , hanno già concorso a formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza o incassati in tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
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Ciò significa che i ricavi e i compensi che , in base alle regole del regime forfettario , hanno già concorso a formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza o incassati
in
tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
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In
particolare , la base su cui applicare le percentuali deve essere aumentata dei ricavi o compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei periodi d' imposta precedenti .
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I beni strumentali si prendono
in
carico sulla base dei costi risultanti dalle relative fatture di acquisto , diminuiti delle quote di ammortamento annuali del periodo forfettario .
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I beni di magazzini , ovviamente solo per le imprese , devono essere valutati
in
base ai valori delle fatture di acquisto più recenti .
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Per quanto concerne l' Iva , l' imposta assolta sugli acquisti dei beni è ammessa
in
detrazione a condizione che le connesse fatture di acquisto vengano registrate nel periodo di imposta per il quale si procede alla determinazione analitica e che la consegna o la spedizione dei beni non sia avvenuta nell' anno soggetto a regime forfettario .
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Anche tale regime può essere chiesto già
in
sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell' apposita casellina del modello AA / 7. Si tratta anche qui di condizioni , tutte riguardanti indicatori dimensionali , che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente : volume d' affari , comprensivo dei ricavi o compensi non rilevanti ai fini Iva , non superiore a 15.493,71 euro ( 30 milioni di lire ) per le attività di servizi e 25.822,84 ( 50 milioni di lire ) negli altri casi .
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