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econo08 26 del D.P.R. 633 / 1972 , in modo da applicare l' aliquota ridotta del 4 % sull' intero corrispettivo della cessione .
econo08 Inoltre , detta rettifica risponde ad una ratio del tutto diversa da quella che presiede la previsione del citato art. 26 , in quanto , come chiarito nella richiamata circolare n. 1 / E , risulta finalizzata alla necessità di garantire l' applicazione del beneficio " prima casa " sull' intero importo dell' operazione , anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in più soluzioni .
econo08 Né si poteva parlare di accordo sopravvenuto tra le parti o di inesattezza delle fatture originariamente emesse , giacché in mancanza della dichiarazione dell' acquirente nel preliminare , il cedente doveva applicare , in relazione agli acconti percepiti , l' aliquota del 10 % .
econo08 La procedura corretta , in quest' ultima ipotesi , impone al cedente di fatturare gli acconti con aliquota del 10 % e di rettificare le fatture successivamente , all' atto del rogito ( ovviamente se in quella sede viene resa la dichiarazione ) , ai sensi dell' art .
econo08 Al riguardo egli deve evidentemente vendere un' unità immobiliare ( e / o sue pertinenze ) con le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e , in secondo luogo , deve entrare in possesso ( copia del preliminare o del rogito ) della " dichiarazione " .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 26 , comma 1 del D.P.R. 633 / 1972. Diverso è invece il caso che non è mai stato oggetto di chiarimenti ministeriali , in cui l' acquirente con proprie scelte o comportamenti rende mendace la dichiarazione .
econo08 dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di compravendita .
econo08 In base a questo orientamento , pertanto , le imprese a cui vengono commissionati gli appalti potranno fatturare con aliquota ridotta , ovviamente verificando preventivamente la sussistenza dei requisiti oggettivi , la realizzazione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso o di un fabbricato " Tupini " .
econo08 In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione o la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente dei requisiti " prima casa " .
econo08 In simili ipotesi , evidentemente , l' impresa è perfettamente in grado di rendersi conto della mendacità , quantomeno parziale , della dichiarazione e , pertanto , dare seguito alle richieste del committente per applicazione dell' aliquota ridotta è un comportamento sicuramente sanzionabile .
econo08 In questo caso sarà sufficiente ottenere una copia del permesso di costruire che deve coincidere con quanto dichiarato dal committtente e soprattutto , deve esserci una rispondenza dei lavori commissionati con quelli in essa indicati .
econo08 In simili fattispecie dunque il cedente , al momento del rogito , deve provvedere a eseguire la relativa variazione prevista dall' art .
econo08 In base a quanto finora detto il cessionario deve integrare il contratto preliminare con una " dichiarazione " i cui contenuti sono riportati in appendice .
econo08 In considerazione della particolare ratio , strettamente connessa all' applicazione del beneficio prima casa , che presiede alla possibilità di operare le variazione in diminuzione nell' ipotesi in esame , deve ritenersi che detta variazione possa essere effettuata a prescindere dal tempo trascorso tra il pagamento dell' acconto e la stipula dell' atto definitivo di acquisto " .
econo08 In quella occasione , tuttavia , l' Amministrazione non aveva chiarito come la rettifica potesse essere operata oltre il termine dei 365 giorni dall' effettuazione dell' operazione , ritenendosi operante il comma 3 del citato art. 26. A questo riguardo parte della dottrina aveva giustamente sottolineato come la rettifica in questione non potesse essere ricondotta alle fattispecie per le quali ricorre il limite temporale di un anno .
econo08 In queste ipotesi , per rendersi conto se i committenti hanno le caratteristiche soggettive stabilite dalla norma , è opportuno che il commissionario richieda una fotocopia dello statuto dove viene indicato l' oggetto sociale o , nel caso di impresa individuale , di una visura camerale .
econo08 In questo caso è importante per l' acquirente dimostrare che gli accadimenti successivi alla " dichiarazione " siano del tutto involontari .
econo08 Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno o più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
econo08 Ciò risulta confermato dal comma 2 della stessa tariffa il quale , nel prevedere che le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti possano essere rese oltre che nell' atto di acquisto , anche in sede di contratto preliminare , ( consentendo pertanto l' applicazione dell' aliquota IVA del 4 % già in tale sede ) , richiede comunque che esse debbano essere riferite al momento in cui si realizza l' effetto traslativo del contratto .
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