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I fondi pensione in regime di contribuzione definita , gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione , sono soggetti all '
imposta
sostitutiva dell ' 11 per cento , a titolo definitivo .
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Per " vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione , sono soggette a
imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta
( da assumere al netto dell' imposta ) .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta
e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta
e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato , al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta
e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta va applicata sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta
e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta
nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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I fondi pensione il cui patrimonio , alla data del 28 aprile 1993 , risulti direttamente investito in beni immobili , sono soggetti ad
imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio relativo agli immobili .
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Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all'
imposta
pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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La dichiarazione La dichiarazione relativa all'
imposta
sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi .
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Tale credito può anche essere utilizzato per compensare altre
imposte
.
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Per il riconoscimento del credito d'
imposta
occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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Detto credito d'
imposta
concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall' imposta sostitutiva dovuta .
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Su di essi compete un credito d'
imposta
del 15 per cento .
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Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d'
imposta
pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Quando in un periodo d' imposta matura un risultato negativo , lo stesso è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'
imposta
successivi , per l' intero importo che trova in essi capienza .
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Da questa deve risultare l' importo che la forma di previdenza destinataria può portare in diminuzione del risultato netto che maturerà nei periodi d'
imposta
successivi .
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L' imposta si applica sul risultato netto maturato della gestione in ciascun periodo d'
imposta
, che è pari alla seguente differenza : Alcune regole per la determinazione della base imponibile Il valore del patrimonio netto del fondo all' inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio .
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La perdita può inoltre essere utilizzata dal fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo d'
imposta
in cui è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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