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76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente , perché tali organi - anche a prescindere dalle incertezze sull' ambito dei relativi poteri , che scontano più generali difficoltà
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" acclimatamento " dell' istituto - non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore , una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza .
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Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare , con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato , non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi
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" dolo o colpa " nella determinazione del danno .
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Il provvedimento , che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009 ( Camera n. 1441-quater ) , ha avuto un travagliato iter parlamentare nel corso del quale il testo , che all' origine constava
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9 articoli e 39 commi e già interveniva in settori tra loro diversi , si è trasformato in una legge molto complessa , composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie più disparate .
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La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini
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agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
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Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace , e dall' altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale , le finalità che la disposizione in esame si propone , appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili
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alcune categorie di navigli , in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008 , e prevedere , come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio , un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori .
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Ciò premesso - con l' auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi , specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità
di
alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale , attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori : temi sui quali - nell' esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l' attenzione delle istituzioni , delle parti sociali e dell' opinione pubblica .
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Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell' ordinamento , che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili , al di là di quelli costituzionalmente garantiti ; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali , suscettibili
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alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare .
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Ciò premesso - con l' auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi , specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale , attinenti alla tutela del diritto alla salute e
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altri diritti dei lavoratori : temi sui quali - nell' esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l' attenzione delle istituzioni , delle parti sociali e dell' opinione pubblica .
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Riportiamo il testo diffuso dal Quirinale : Messaggio motivato con il quale il Presidente Napolitano ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sulla Legge recante : " Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi ,
di
ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione , di apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
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" Onorevoli Parlamentari , mi è stata sottoposta , per la promulgazione , la legge recante : " Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi ,
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ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione , di apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
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31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento
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apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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Riportiamo il testo diffuso dal Quirinale : Messaggio motivato con il quale il Presidente Napolitano ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sulla Legge recante : " Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi , di ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione ,
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apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
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" Onorevoli Parlamentari , mi è stata sottoposta , per la promulgazione , la legge recante : " Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi , di ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione ,
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apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
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Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo
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arbitrato anche in materia di pubblico impiego : in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento , trasparenza ed imparzialità dell' azione amministrativa sanciti dall' art .
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La introduzione nell' ordinamento di strumenti idonei a prevenire l' insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto : ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i princìpi della volontarietà dell' arbitrato e della necessità
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assicurare una adeguata tutela del contraente debole .
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Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro , oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori
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attività , pubblici e privati , sia pure con i necessari adattamenti , con riguardo in particolare alle forze armate , peraltro non ancora definiti .
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Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità
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attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell' art .
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Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego : in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi
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buon andamento , trasparenza ed imparzialità dell' azione amministrativa sanciti dall' art .
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Questa linea giurisprudenziale , ripresa e sviluppata dalla Corte
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Cassazione , ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto .
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Apporta inoltre , negli ultimi sette commi , una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276 , dirette a rafforzare le competenze delle commissioni
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certificazione dei contratti di lavoro .
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