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buroc38 B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore
buroc38 Ancor più evidente appare poi il vuoto motivazionale , nell' impugnata sentenza , in punto di accertamento del nesso causale , elemento costitutivo del reato .
buroc38 Ed invero , una volta individuata la condotta ( ritenuta ) doverosa del G. , in base ai criteri di accertamento ed ai canoni interpretativi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese , i giudici del merito avrebbero poi dovuto procedere al giudizio controfattuale , e verificare quindi - indicando compiutamente le ragioni del convincimento espresso , onde consentire a questa Corte di poter effettuare il controllo di legittimità sul contesto giustificativo della decisione - se sussistevano le condizioni per poter giungere alla conclusione , sulla base del compendio probatorio disponibile , ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi , che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di
buroc38 Motivi della decisione Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati , risultando sussistente la denunciata violazione dell' art .
buroc38 133249 ) ; Sussiste la legitimatio ad causam e ad processum dell' amministratore del condominio , senza bisogno di alcuna autorizzazione , allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali , giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisamente dall' art .
buroc38 In primo luogo , la Corte territoriale , avendo individuato nel verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 un elemento probatorio idoneo a dimostrare la esistenza di una concreta ed attuale condizione di pericolo tale da rendere doveroso un intervento del G. riconducibile alla posizione di garanzia di quest' ultimo , avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze di fatto , desumibili da detto verbale , rivelatrici di una situazione di allarme , avvertita come tale anche dai condomini , in presenza della quale il G. avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni dell' edificio esposte al pericolo derivante dalla difettosa posa in opera della canna fumaria : tenendo conto , al riguardo , del testo completo del verbale in argomento ( richiamato dal ricorrente ) , e non della sola parziale formulazione evidenziata a pag .
buroc38 40 e 41 del codice penale ) in termini di alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica , abbiano inteso riferirsi non alla certezza oggettiva ( storica e scientifica ) , risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività , bensì alla certezza processuale che , in quanto tale , non può essere individuata se non con l' utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie : certezza che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame , secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando
buroc38 Per rispondere del mancato impedimento di un evento è , cioè , necessaria , in forza di tale norma , l' esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo : detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto , e quindi anche dal diritto privato , e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l' amministratore ( Terza Sezione Penale , n. 4676 del 14 / 03 / 1975 Ud .
buroc38 la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di attivarsi per rimuovere la suddetta situazione di pericolo interessando le Autorità , gli organi competenti ed il gestore della pizzeria X. Il Tribunale di Lecco assolveva il V. , e condannava R. , Z. e G. alle rispettive pene ritenute di giustizia , oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite .
buroc38 ) , il diretto e più pregnante coinvolgimento di Autorità locali ( peraltro già a conoscenza della situazione , per come si rileva dagli atti ) , una diffida ( ed in quali termini ?
buroc38 Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ;
buroc38 133249 ) ; Sussiste la legitimatio ad causam e ad processum dell' amministratore del condominio , senza bisogno di alcuna autorizzazione , allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali , giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisamente dall' art .
buroc38 espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale , ma unicamente in via di principio , la corresponsabilità del Dott .
buroc38 di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell' evento , comportano la neutralizzazione dell' ipotesi prospettata dall' accusa e l' esito assolutorio del giudizio ; 4 ) alla Corte di Cassazione , quale giudice di legittimità , è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd .
buroc38 Come è noto , il tema del nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva , oltre ad essere stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina , aveva anche determinato un contrasto nell' ambito della giurisprudenza di legittimità , che , non avendo trovato spontanea composizione , aveva reso necessario - sia pure con specifico riferimento alla materia della colpa professionale del medico - l' intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione .
buroc38 L' articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza Franzese , induce a ritenere che le Sezioni Unite , nel sottolineare la necessità dell' individuazione del nesso di causalità ( quale condicio sine qua non di cui agli artt .
buroc38 G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale , ma unicamente in via di principio , la corresponsabilità del Dott .
buroc38 Come è noto , il tema del nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva , oltre ad essere stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina , aveva anche determinato un contrasto nell' ambito della giurisprudenza di legittimità , che , non avendo trovato spontanea composizione , aveva reso necessario - sia pure con specifico riferimento alla materia della colpa professionale del medico - l' intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione .
buroc38 40 c.p. dedotta con il ricorso - se i giudici del merito , muovendo dal presupposto della titolarità per il G. dell' obbligo di garanzia , hanno individuato la specifica condotta che il G. stesso avrebbe dovuto porre in essere in concreto , e se hanno poi accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la omissione e l' evento .
buroc38 Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva , ai fini della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato , esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica , in tal modo mostrando di propendere , tra i due contrapposti indirizzi interpretativi delineatisi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte , maggiormente verso quello più rigoroso ( favorevole alla necessità dell' accertamento del nesso causale in termini di certezza ) delineatosi in tempi più recenti .
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