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È fatto salvo il termine usuale
di
3 anni di durata massima dell' applicazione delle misure di salvaguardia sopra menzionate .
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Il Comune , dopo l' adozione della variante , pubblica la stessa per 30 giorni , da intendersi come consecutivi : il termine
di
30 giorni per la pubblicazione è tassativo .
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Il termine temporale
di
30 giorni per l' approvazione non è perentorio .
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Nel caso si tratti di variante normativa , deve essere fornito , relativamente agli articoli interessati dalla variante , apposito elaborato riportante : il testo originale , le modifiche apportate , il testo integrato ; - Illustrazione , nella Relazione , dei progetti sovracomunali approvati ( per progetti approvati si intendono quelli che lo sono almeno a livello preliminare o che costituiscono oggetto
di
accordi di programma o di altri atti di concertazione similari ) , che esplichino la loro valenza nell' ambito della variante proposta ; - Relazione geologico-tecnica , e i relativi elaborati cartografici , con riferimento alle aree oggetto di variante , qualora interessate da nuovi o opere All' arrivo della documentazione del Comune , con la quale si richiede l' espressione del parere della Provincia sulla variante trasmessa , l' ufficio istruttore provvederà ad inviare al Comune interessato una nota con la quale si da atto dell' arrivo della nota comunale , con individuazione del responsabile del Procedimento e ,
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B. Varianti
di
adeguamento alla lr 28 / 99 in materia di commercio Ai sensi dell' art .
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In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede
di
adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
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La pubblicazione consiste nel deposito di tutti gli atti della variante presso la Segreteria del Comune e nell' affissione all' Albo Pretorio di copia della Deliberazione
di
adozione .
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b ) per la variante , i cui elaborati tecnici risultassero difformi da quanto previsto al precedente paragrafo 2.4 , lettera B ) , e per la variante la cui Deliberazione
di
adozione da parte del Consiglio comunale non esplicitasse quanto previsto al precedente paragrafo 2.2 , il competente ufficio provinciale provvederà a chiedere le opportune integrazioni adeguatamente motivate .
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Ciò stante , è necessario che la documentazione inviata dal Comune definisca chiaramente la natura della variante al fine di consentire alla Provincia di determinare la propria competenza ad esercitare il potere conferitole dalla LR 56 / 77. La Deliberazione
di
adozione del Consiglio Comunale deve pertanto esplicitare quanto di seguito riportato : 1 ) la variante al PRG è adottata ai sensi dell' art .
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Pertanto , all' Amministrazione provinciale dovrà essere trasmessa copia della seguente documentazione : A ) Documenti di carattere amministrativo : - Deliberazione
di
adozione del Consiglio comunale , i cui estremi devono essere riportati su ogni elaborato tecnico , contenente l' elenco degli elaborati adottati ; - le firme del Sindaco , del Segretario Comunale , del Progettista ( con timbro professionale ) , e del Responsabile del Procedimento , su ogni elaborato tecnico ; - Parere della Direzione Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione , ai sensi dell' art .
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58 della LR 56 / 77 , ovvero , dalla data
di
adozione della stessa da parte del Consiglio Comunale , operano le " misure di salvaguardia " , fino all' avvenuta ed efficace approvazione della stessa .
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Pertanto , secondo i principi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , alla Provincia non compete : 1 ) l' istruttoria urbanistica delle varianti parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di poteri di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede
di
adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree a servizi oggetto di modifica , nonché la verifica del superamento dei limiti stessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive da parte dei Comuni .
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B ) Documenti di carattere tecnico : - Relazione Illustrativa contenente le motivazioni
di
adozione della variante , e la descrizione di ogni singola modifica , opportunamente riferita a quanto riportato in cartografia ; - Tavole del PRG vigente , alle diverse scale con indicazione delle aree oggetto di variante ; - Tavole della variante adottata ; tale documentazione risulta indispensabile al fine di consentire la puntuale comparazione tra lo strumento in vigore e le previsioni della variante ; - Testo completo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente .
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Nel caso si tratti di variante normativa , deve essere fornito , relativamente agli articoli interessati dalla variante , apposito elaborato riportante : il testo originale , le modifiche apportate , il testo integrato ; - Illustrazione , nella Relazione , dei progetti sovracomunali approvati ( per progetti approvati si intendono quelli che lo sono almeno a livello preliminare o che costituiscono oggetto di accordi di programma o
di
altri atti di concertazione similari ) , che esplichino la loro valenza nell' ambito della variante proposta ; - Relazione geologico-tecnica , e i relativi elaborati cartografici , con riferimento alle aree oggetto di variante , qualora interessate da nuovi o opere All' arrivo della documentazione del Comune , con la quale si richiede l' espressione del parere della Provincia sulla variante trasmessa , l' ufficio istruttore provvederà ad inviare al Comune interessato una nota con la quale si da atto dell' arrivo della nota comunale , con individuazione del responsabile del Procedimento e , se nel caso , del
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Questo comunque non impedisce al Comune di avvalersi di tali mezzi , o
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altri ritenuti efficaci , al fine di divulgare la conoscenza della variante in un' ottica di trasparenza e partecipazione .
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Nel caso di PRG Intercomunali , il Comune deve seguire le disposizioni del comma 10 , art. 17 della legge in oggetto , dichiarando in Deliberazione di aver informato il Consorzio
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appartenenza o la Comunità Montana , dell' adozione di variante parziale , precisando che la variante riguarda il territorio del solo Comune Quanto sopra riportato è correlato alle funzioni di autodeterminazione e di verifica , assegnate ai Comuni dalla legge regionale in oggetto , che prescinde da compiti e verifiche prima svolte esclusivamente dalla Regione .
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Nel caso in cui la Provincia accolga le osservazioni del Comune e modifichi il proprio parere , il Comune darà conto dell' intero iter procedimentale nella Deliberazione
di
approvazione , che può avvenire anche se sono trascorsi i 30 giorni previsti , dallo scadere del termine della pubblicazione .
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Qualora il Comune non intenda recepire , nella Deliberazione
di
approvazione , le condizioni espresse dall' Amministrazione provinciale , esso può richiedere alla Giunta Provinciale un nuovo parere , motivando adeguatamente tale richiesta .
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Qualora la Provincia confermi le proprie condizioni-prescrizioni , il Comune non può far altro che recepirle , ovvero non concludere l' iter
di
approvazione .
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A tale proposito , si evidenzia che , trattandosi di variante al PRG vigente , questa non può riguardare PRG in itinere o aspetti dello strumento urbanistico vigente che siano trattati da varianti strutturali in itinere ( in attesa
di
approvazione da parte della Regione ) .
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