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econo34 Al fine di porre in essere l' operazione di scissione societaria parziale , i soci hanno preso a base la perizia di stima redatta in data 2 novembre 2005 , dalla quale emerge un valore dell' azienda di 2 milioni e 380-mila euro complessivi , di cui un terzo da attribuire al ramo aziendale di affittacamere .
econo34 In sostanza , l' elusività dell' operazione di scissione totale non proporzionale deve essere limitata a quelle ipotesi contrarie alla ratio del legislatore e , dunque , allorquando : la scissione sia volta a creare dei " meri contenitori " di beni sotto forma di società beneficiarie che non svolgono alcuna attività d' impresa , al fine di celare un' assegnazione ai soci la scissione sia volta alla successiva vendita delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche , al fine di evitare la tassazione in capo alla società della plusvalenza sui beni ( o del ricavo derivante dall' alienazione del bene stesso , se questo costituisce bene merce ) , beneficiando della meno onerosa imposizione sul capital gain .
econo34 Nella fattispecie rappresentata , l' operazione di scissione non proporzionale prospettata appare essenzialmente rispondere alla volontà di alcuni soci di fuoriuscire dalla compagine sociale .
econo34 Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
econo34 Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
econo34 Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 Detti conguagli in danaro sconteranno la ritenuta d' imposta definitiva del 12,50 per cento trattandosi di partecipazioni " non qualificate " , mentre dall' operazione di scissione non emergerà tassazione alcuna .
econo34 La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
econo34 La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
econo34 Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 Il parere del Comitato consultivo conferma l' orientamento giurisprudenziale consolidato e il parere reso dall' Agenzia delle entrate in prima istanza nel ribadire che le operazioni societarie di scissione , anche non proporzionale , sono operazioni fiscalmente neutrali e si caratterizzano come operazioni di riorganizzazione aziendale , a condizione che non vengano strumentalmente utilizzate per conseguire indebiti vantaggi tributari .
econo34 Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
econo34 In questa ipotesi , infatti , qualora anche una delle società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività , risultando un mero " contenitore " dei beni trasferiti , il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi , prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti , ai sensi dell' art .
econo34 Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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