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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa
dagli
Istituti di previdenza obbligatoria .
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pensione detengono La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare , al momento del pensionamento , la pensione di base , corrisposta
dagli
Enti di previdenza obbligatoria , con prestazioni pensionistiche aggiuntive .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata : dai fondi pensione ; dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e
dagli
enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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L' adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l' ambito dei destinatari è individuato
dagli
accordi o contratti aziendali o interaziendali .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata :
dai
fondi pensione ; dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e dagli enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata : dai fondi pensione ;
dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e dagli enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata
dai
successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti
dai
rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e
dai
rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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La dichiarazione La dichiarazione relativa all' imposta sostitutiva è presentata
dai
fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi .
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Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita , la dichiarazione è presentata rispettivamente
dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione .
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A differenza dei fondi in regime di contribuzione definita , i fondi in regime di prestazioni definite non gestiscono in proprio i contributi versati
dai
partecipanti , ma stipulano apposite convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l' erogazione delle prestazioni pensionistiche .
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Per individuare l' importo massimo erogabile in capitale ,
dal
montante finale ( cioè dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono essere detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell' iscritto .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità ,
dal
reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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In sostanza ,
dal
punto di vista fiscale , i contributi versati a forme pensionistiche di Paesi sopra indicati sono stati equiparati a quelli italiani .
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Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate
dal
datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
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Per individuare l' importo massimo erogabile in capitale , dal montante finale ( cioè
dal
montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono essere detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell' iscritto .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare
dal
lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere , complessivamente , il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere
dal
primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
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L' obbligo di effettuare e versare la ritenuta non spetta più al fondo pensione ( come avveniva in passato ) ma a chi eroga a decorrere
dal
2007 le prestazioni in forma di rendita ( generalmente la compagnia di assicurazione ) .
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