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La disposizione del decreto legislativo che impone la diffusione delle informazioni attinenti al procedimento non esonera infatti l' Amministrazione
dall'
osservanza dei principi generali di necessità , pertinenza e non eccedenza , soprattutto in relazione a quei procedimenti che necessitano di particolari cautele nella diffusione delle soluzioni progettuali ( ad es .
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La disposizione del decreto , peraltro , risulta avvalorata
dalla
concorde giurisprudenza comunitaria , che ha più volte ribadito la necessità di una pronuncia espressa al riguardo .
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Si ritiene , inoltre , che i diritti partecipativi degli interessati debbano essere contemperati con le norme a tutela della riservatezza commerciale : a tal fine , si ritiene necessario che le autorità intraprendano specifiche azioni volte a rendere edotti i privati proponenti delle facoltà concesse
dall'
articolo 5 comma 4 della l.r. 40 / 1998 , riprese dall' articolo 9 , comma 4 del d. lgs .
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152 / 2006 , prevede il termine di cinque anni " per la realizzazione del progetto " , decorrenti
dalla
pubblicazione del provvedimento conclusivo della fase di valutazione .
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In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere
dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
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152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere
dalla
pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
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A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere
dalla
data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
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Gli articoli 10 e 14 della l.r. 40 / 1998 , viceversa , dispongono il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e il termine di 60 giorni per la pronuncia dell' autorità competente , entrambi a decorrere
dalla
pubblicazione dell' avviso al pubblico da parte dell' autorità competente .
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A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita
dal
provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
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152 / 2006 ) Con riferimento alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi , di cui agli articoli 8 , 12 e 15 della l.r. 40 / 1998 , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sui contenuti e sulle finalità del monitoraggio dettagliati
dall'
articolo 28 del d. lgs .
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152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti
dall'
articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
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Relativamente alla pubblicazione dell' avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati , si ritiene compatibile con la normativa nazionale il mantenimento dell' adempimento in capo all' autorità competente che , oltre a provvedere nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste , come disposto
dall'
articolo 10 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 , disporrà la pubblicazione di analogo avviso anche presso l' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati , come richiesto dall' articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
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152 / 2006. Conseguentemente , con riferimento alla sola organizzazione regionale , la pubblicazione dell' avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte continuerà ad avvenire a cura dell' autorità competente , contrariamente a quanto disposto
dall'
art .
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In tali casi , infatti , conformemente a quanto disposto
dall'
articolo 29 , comma 4 del d. lgs .
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Si rammenta inoltre che tale disposizione potrà ora essere applicata non solo a fronte di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica o di valutazione , ma anche nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto
dai
provvedimenti finali .
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152 / 2006 ) In ordine alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale , in virtù di quanto disposto
dall'
articolo 21 del d. lgs .
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152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi
dalla
pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
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152 / 2006 , si chiarisce che la pubblicazione del provvedimento finale della fase di verifica , denominato genericamente " provvedimento di assoggettabilità " , dovrà riguardare , in conformità a quanto avviene ordinariamente e per ovvie ragioni di trasparenza nell' esercizio dell' azione amministrativa , sia il provvedimento di esclusione
dalla
fase di valutazione che quello di assoggettamento alla medesima .
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10 , comma 3 , della l.r. 40 / 1998 , laddove dispone che il progetto sia da ritenersi escluso
dalla
fase di valutazione , in assenza di pronuncia dell' autorità competente nei termini previsti .
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152 / 2006 , infatti , in conformità alla direttiva comunitaria 85 / 337 / CEE , come modificata e integrata
dalle
direttive 97 / 11 / CE e 2003 / 35 / CE , inserisce i casi di modifiche o estensioni di progetti già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che devono essere sottoposti alla fase di valutazione o alla fase di verifica della procedura di VIA , direttamente nei corrispondenti allegati III e IV ; tali categorie progettuali sono state , conseguentemente , inserite negli allegati A e B alla l.r. 40 / 1998 con la sopra citata d.c.r. 30 luglio 2008 , n. 211-34747 .
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