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buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 152 / 2006 , l' autorità competente deve " comunque " esprimersi entro la scadenza del termine , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sulla necessità di una pronuncia espressa conclusiva del procedimento , non avvalendosi , quindi , della facoltà prevista dall' art .
buroc15 152 / 2006. Conseguentemente , con riferimento alla sola organizzazione regionale , la pubblicazione dell' avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte continuerà ad avvenire a cura dell' autorità competente , contrariamente a quanto disposto dall' art .
buroc15 152 / 2006 che pone l' adempimento in capo al proponente , in considerazione del fatto che la pubblicazione prevista dalla l.r. 40 / 1998 assolve anche alla finalità di legge di comunicazione di avvio del procedimento , adempimento previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi ) .
buroc15 Relativamente alla pubblicazione dell' avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati , si ritiene compatibile con la normativa nazionale il mantenimento dell' adempimento in capo all' autorità competente che , oltre a provvedere nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste , come disposto dall' articolo 10 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 , disporrà la pubblicazione di analogo avviso anche presso l' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati , come richiesto dall' articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 Relativamente alla pubblicazione dell' avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati , si ritiene compatibile con la normativa nazionale il mantenimento dell' adempimento in capo all' autorità competente che , oltre a provvedere nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste , come disposto dall' articolo 10 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 , disporrà la pubblicazione di analogo avviso anche presso l' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati , come richiesto dall' articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 152 / 2006 ) In ordine alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale , in virtù di quanto disposto dall' articolo 21 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 ) Con riferimento alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi , di cui agli articoli 8 , 12 e 15 della l.r. 40 / 1998 , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sui contenuti e sulle finalità del monitoraggio dettagliati dall' articolo 28 del d. lgs .
buroc15 In tali casi , infatti , conformemente a quanto disposto dall' articolo 29 , comma 4 del d. lgs .
buroc15 Si ritiene , inoltre , che i diritti partecipativi degli interessati debbano essere contemperati con le norme a tutela della riservatezza commerciale : a tal fine , si ritiene necessario che le autorità intraprendano specifiche azioni volte a rendere edotti i privati proponenti delle facoltà concesse dall' articolo 5 comma 4 della l.r. 40 / 1998 , riprese dall' articolo 9 , comma 4 del d. lgs .
buroc15 Si ritiene , inoltre , che i diritti partecipativi degli interessati debbano essere contemperati con le norme a tutela della riservatezza commerciale : a tal fine , si ritiene necessario che le autorità intraprendano specifiche azioni volte a rendere edotti i privati proponenti delle facoltà concesse dall' articolo 5 comma 4 della l.r. 40 / 1998 , riprese dall' articolo 9 , comma 4 del d. lgs .
buroc15 La disposizione del decreto , peraltro , risulta avvalorata dalla concorde giurisprudenza comunitaria , che ha più volte ribadito la necessità di una pronuncia espressa al riguardo .
buroc15 A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
buroc15 Risulta , quindi , superata nel merito la disposizione di cui all' articolo 4 , comma 4 della l.r. 40 / 1998 , che , come a suo tempo precisato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1999 , n. 18-27763 , definiva un diverso criterio di sottoposizione alla procedura di VIA per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti , basato sull' ingresso ex novo in una categoria progettuale degli allegati o sul passaggio ad una categoria progettuale degli allegati , diversa per soglia o tipologia , con riferimento all' opera considerata nel suo complesso .
buroc15 152 / 2006 , infatti , in conformità alla direttiva comunitaria 85 / 337 / CEE , come modificata e integrata dalle direttive 97 / 11 / CE e 2003 / 35 / CE , inserisce i casi di modifiche o estensioni di progetti già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che devono essere sottoposti alla fase di valutazione o alla fase di verifica della procedura di VIA , direttamente nei corrispondenti allegati III e IV ; tali categorie progettuali sono state , conseguentemente , inserite negli allegati A e B alla l.r. 40 / 1998 con la sopra citata d.c.r. 30 luglio 2008 , n. 211-34747 .
buroc15 152 / 2006 dispone testualmente : " 1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto , entro dodici mesi dall' entrata in vigore .
buroc15 152 / 2006 dispone testualmente : " 1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto , entro dodici mesi dall' entrata in vigore .
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