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Anche tale regime può essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell' apposita casellina del modello AA / 7. Si tratta anche qui di condizioni , tutte riguardanti indicatori dimensionali , che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente : volume d' affari , comprensivo dei ricavi o compensi non rilevanti ai fini Iva , non superiore a 15.493,71 euro ( 30 milioni di lire ) per le attività di servizi e 25.822,84 ( 50 milioni di lire ) negli altri
casi
.
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L' applicabilità o meno del regime va invece verificata con riguardo al volume d' affari complessivo , sommando i ricavi dell' attività di cessione di beni e quelli dell' attività di prestazione di servizi acquisti per ammontare , al netto dell' Iva , non superiore a 18.075,99 euro ( 35 milioni di lire ) , se l' attività esercitata è la rivendita , ovvero a 10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) , negli altri
casi
utilizzo di beni strumentali di costo non superiore a 25.822,84 euro ( 50 milioni di lire ) .
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Lo stesso discorso va fatto in riferimento alle spese pagate con bonifico o carte di credito ; in entrambi i
casi
, rileva la data di sottoscrizione dell' ordine rispettivamente alla Banca e al gestore della carta , quest' ultimo rilasciato al commerciante all' atto dell' acquisto .
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A tal proposito , è opportuno sgombrare il campo dall' equivoco che , in
caso
di incasso o pagamento tramite assegno liberamente trasferibile , il compenso debba considerarsi percepito alla data dell' effettivo incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata alla data di effettivo pagamento e cioè allorquando il fornitore provvede a eseguire l' operazione di incasso .
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A una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l' imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l' ammortamento , scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze , minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in
caso
di loro successiva cessione o autoconsumo .
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Nel
caso
in cui siano svolte più attività , occorre considerare il volume d' affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate , come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d' impresa anche se assoggettate a regimi speciali Iva , quali le attività sopra indicate .
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Per le prestazioni di servizio ricevute , occorre invece dare rilevanza al momento di pagamento dei corrispettivi che segna , di conseguenza , il criterio da seguire per la detrazione dell' Iva nel
caso
di transito dal regime forfettario a quello analitico .
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Si ricorda che l' opzione per il regime analitico di determinazione del reddito e dell' Iva vale almeno per un triennio e che è possibile in questo
caso
, darsi anche l' impianto contabile di cui al regime analitico supersemplificato .
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