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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti
al
50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
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La presunzione di colpa
al
50 % si applica anche se uno dei due veicoli è una bicicletta ?
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La presunzione di colpa
al
50 % si applica anche se l' urto avviene tra un veicolo in movimento e un veicolo fermo ?
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In tale ipotesi ( trasporto a titolo di cortesia ) la responsabilità è di tipo extracontrattuale , ossia prescinde dall' esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero ( sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito ) , per rifarsi al principio generale per il quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno
agli
altri , pena l' obbligo di risarcirlo ( art. 2043 c.c. ) : ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia , dell' amicizia , e non in quella giuridica , per cui verificandosi l' incidente è il passeggero che , per ottenere il risarcimento del danno , dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore .
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Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ,
ai
applica anche la revoca della patente .
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Infine , il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di arresto , mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona , quando dall' incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose , mettendosi immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria , non è soggetto
all'
arresto stabilito per il caso di flagranza di reato ( art. 189 , comma 8 ) .
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È responsabile del reato di omissione di soccorso ( art. 593 c.p. - codice penale ) chi , accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato , oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l' assistenza occorrente o di darne immediato avviso
all'
Autorità ( il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso ) .
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benzina ) o comunque atte a creare pericolo o intralcio
alla
circolazione ( per es .
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Se dall' incidente sono derivati danni soltanto alle cose ( artt , 189 , comma 3 , e 161 ) , i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono , ove possibile , evitare intralcio
alla
circolazione , provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata , o , se ciò non sia possibile , sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse .
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Se dall' incidente sono derivati danni soltanto
alle
cose ( artt , 189 , comma 3 , e 161 ) , i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono , ove possibile , evitare intralcio alla circolazione , provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata , o , se ciò non sia possibile , sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo
alle
cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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A quali conseguenze va incontro chi , in caso d' incidente con danno soltanto
alle
cose , riconducibile al proprio comportamento , non si ferma ?
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Quanto
alla
deposizione , che avviene dopo aver dichiarato " mi impegno " al termine della formula di rito letta dal magistrato , occorre naturalmente dire tutta la verità e non essere reticenti ( ossia non si devono tacere circostanze di cui si è a conoscenza ) , pena la denuncia per falsa testimonianza .
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Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito
al
fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
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Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito
al
fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
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divieto di espatrio , obbligo di dimora ) se entro le 24 ore successive
al
fatto non si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria .
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I conducenti devono , infine , fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili , anche
ai
fini risarcitori , alle persone danneggiate , o , se queste non sono presenti ( situazione riscontrabile soprattutto nei danni provocati da manovre di parcheggio ) , comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati .
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La Cassazione ( sentenza del 2 / 12 / 1994 ) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d' investimento non sussiste allorché l' investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri , oppure l' investitore ne deleghi ad altri il compito ; poiché , però , tali fatti devono essere accertati prima che l' investitore si allontani dal luogo dell' incidente , la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia
alla
fuga , a nulla rilevando che in concreto l' assistenza sia stata prestata da altri , se l' investitore ignora la circostanza perché fuggito .
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Infine , il conducente che si sia dato
alla
fuga è passibile di arresto , mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona , quando dall' incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose , mettendosi immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria , non è soggetto all' arresto stabilito per il caso di flagranza di reato ( art. 189 , comma 8 ) .
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In primo luogo occorre presentarsi davanti
al
giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6
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