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Del resto l' esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia " effettiva " risulta dalla stessa formulazione del comma 9 , che affida tale accertamento
agli
organi di certificazione di cui all' art .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire - nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato - nell' ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti
agli
altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza
ai
portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro .
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Inoltre , con riferimento
ai
rapporti nei quali sussiste un evidente , marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti , la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la " effettiva " volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce , ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale .
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Inoltre , con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente , marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti , la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la " effettiva " volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce , ancora una volta con speciale riguardo
ai
rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale .
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Ulteriori motivi di perplessità discendono dalla circostanza che ,
ai
sensi della nuova formulazione dell' art .
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Riportiamo il testo diffuso dal Quirinale : Messaggio motivato con il quale il Presidente Napolitano ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sulla Legge recante : " Deleghe
al
Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi , di ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione , di apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
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" Onorevoli Parlamentari , mi è stata sottoposta , per la promulgazione , la legge recante : " Deleghe
al
Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi , di ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione , di apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
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Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e
al
Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre , ad esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
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da 409 a 412-quater del codice di procedura civile ) , introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative
al
ricorso al giudice .
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da 409 a 412-quater del codice di procedura civile ) , introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso
al
giudice .
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Apporta inoltre , negli ultimi sette commi , una serie di modifiche
al
decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276 , dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro .
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La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe
al
fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
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La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e
al
diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
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Come è noto , nell' arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge : si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , rendendola estremamente flessibile anche
al
livello del rapporto individuale .
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Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell' ordinamento , che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili ,
al
di là di quelli costituzionalmente garantiti ; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali , suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare .
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Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti normativi che vanno
al
di là della questione , pur rilevante , delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall' art .
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2. Secondo l' articolo 20 della legge , l' articolo 2 , lettera b ) , della legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega
al
Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta nel senso che l' applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito " .
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Secondo l' articolo 20 della legge , l' articolo 2 , lettera b ) , della legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega al Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta nel senso che l' applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore
al
risarcimento del danno eventualmente subito " .
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Al
di là degli aspetti strettamente di merito , occorre rilevare innanzitutto che l' articolo 20 in esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell' articolo 2 , lettera b ) , della legge del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa .
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