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La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto ( TFR )
alle
forme pensionistiche complementari trova applicazione , ovviamente , solo con riferimento ai lavoratori dipendenti .
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Le regole che disciplinano il rapporto con l' iscritto sono contenute , oltre che nella polizza assicurativa , in un apposito regolamento , redatto in base alle direttive della COVIP , e dalla stessa autorizzato ,
al
fine di garantire all' aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari .
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ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo ,
al
netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato ,
al
netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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pensione detengono La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare ,
al
momento del pensionamento , la pensione di base , corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria , con prestazioni pensionistiche aggiuntive .
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I fondi pensione il cui patrimonio ,
alla
data del 28 aprile 1993 , risulti direttamente investito in beni immobili , sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio relativo agli immobili .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé ,
al
coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l' aderente possa far valere ,
alla
data del pensionamento , almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare .
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Al
riguardo , la COVIP ha precisato che il limite del 75 per cento deve intendersi riferito alla posizione individuale tempo per tempo maturata , incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate .
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Ai
fini del prelievo fiscale , le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche ( sia in forma di capitale che di rendita ) sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione .
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Al
fine di ricostituire la posizione individuale esistente all' atto dell' anticipazione , la legge prevede che , a discrezione dell' aderente alla forma pensionistica , le anticipazioni possano essere reintegrate in qualsiasi momento , mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro .
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Alle
forme pensionistiche individuali ( introdotte con Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000 ) è possibile accedere attraverso la sottoscrizione di specifici contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale .
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Ai
fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche , collettive e individuali .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento :
alla
deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ;
al
finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ;
al
regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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La base imponibile è costituita dalla differenza , determinata alla data di accesso
alla
prestazione , tra il valore attuale della rendita e i contributi versati .
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Considerata la complessità dell' argomento trattato , soprattutto per i " non addetti
ai
lavori " , la presente guida si pone l' obiettivo di fornire ai contribuenti utili informazioni , sotto l' aspetto tributario , dell' attuale sistema della previdenza complementare .
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Per il riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente
al
fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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Al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all' atto dell' anticipazione , la legge prevede che , a discrezione dell' aderente
alla
forma pensionistica , le anticipazioni possano essere reintegrate in qualsiasi momento , mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro .
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