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econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
econo12 L' articolo 2 della legge finanziaria 2004 ( legge 24.12.2003 , n. 350 ) , al comma 26 , permette di avvalersi della medesima possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio 2003. L' affrancamento dei valori fiscalmente sospesi rimane subordinato al versamento di un' imposta sostitutiva del 12 per cento o del 9 per cento , con gli effetti che vengono di seguito descritti .
econo12 Per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 7 della legge n. 218 / 1990 , agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell' articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze , comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento .
econo12 La riapertura dei termini nella legge n. 448 / 2001 La legge 28.12.2001 , n. 448 , all' articolo 3 , comma 11 , ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 , comprese quelle dell' articolo 18 nei confronti dei soggetti che avevano effettuato conferimenti ai sensi dell' articolo 4 del Dlgs n. 358 / 1997 , potevano essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2001 .
econo12 Per il medesimo ammontare , al netto dell' imposta sostitutiva versata , si consideravano assoggettati a imposta le riserve o i fondi costituiti dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento , risultanti dal bilancio chiuso anteriormente al 10.12.2000 .
econo12 Il successivo comma 27 dell' articolo 2 dispone inoltre che , ai fini dell' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 , deve farsi riferimento , per quanto compatibili , alle modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto ministeriale 13.4.2001 , n. 162 ( rivalutazione ) e dal regolamento di cui decreto ministeriale 22.10.2001 , n. 408 ( affrancamento ) .
econo12 Il successivo comma 27 dell' articolo 2 dispone inoltre che , ai fini dell' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 , deve farsi riferimento , per quanto compatibili , alle modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto ministeriale 13.4.2001 , n. 162 ( rivalutazione ) e dal regolamento di cui decreto ministeriale 22.10.2001 , n. 408 ( affrancamento ) .
econo12 Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo , la differenza su cui è applicata l' imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute , mentre i fondi o le riserve che siano stati iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati a imposta per l' importo corrispondente a tale differenza , al netto dell' imposta sostitutiva .
econo12 L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 20 per cento nel 2002 , 35 per cento nel 2003 , 45 per cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone , al comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 .
econo12 Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell' onere all' imposta sostitutiva tra i soggetti interessati non concorrevano a formare il reddito , né la base imponibile , ai fini dell' Irap .
econo12 Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente , alla dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
econo12 Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo , la differenza su cui è applicata l' imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute , mentre i fondi o le riserve che siano stati iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati a imposta per l' importo corrispondente a tale differenza , al netto dell' imposta sostitutiva .
econo12 La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla stessa attribuita in tutto o in parte : all' avviamento ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti .
econo12 I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto e le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell' originario costo non ammortizzato alla data del conferimento , maggiorato della differenza tassata ; non sono invece ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento , per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita .
econo12 Gli autori delle " schede " segnalano che la disposizione della Finanziaria 2004 , a differenza della legge n. 448 / 2001 , non prevede l' applicazione dell' articolo 19 del " collegato " 2000 , che estende le disposizioni di cui all' articolo 17 anche ai destinatari dei conferimenti realizzati ai sensi dell' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs n. 358 / 1997 ( ovvero dei conferimenti di aziende , possedute per almeno tre anni , effettuati tra società di capitali e enti pubblici e privati residenti nello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali .
econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
econo12 La mancata previsione , nella Finanziaria 2004 , dell' estensione delle regole in esame anche ai conferimenti " ordinari " ( tra soggetti non bancari ) , deve leggersi in relazione all' abrogazione del regime impositivo sostitutivo intervenuta con il Dlgs 12.12.2003 , n. 344 , di " riforma dell' Ires " .
econo12 Per il medesimo ammontare , al netto dell' imposta sostitutiva versata , si consideravano assoggettati a imposta le riserve o i fondi costituiti dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento , risultanti dal bilancio chiuso anteriormente al 10.12.2000 .
econo12 Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
econo12 legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che
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