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econo09 52 del DPR n. 633 / 1972 , all' utilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa dei libri , registri , scritture e documenti non esibiti dal contribuente in sede di accessi , ispezioni e verifiche " .
econo09 I commi aggiunti sono i seguenti : comma 3 " le notizie ed i dati non addotti e gli atti , i documenti , i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell' ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente , ai fini dell' accertamento in sede amministrativa e contenziosa .
econo09 Una di queste modifiche , tra le più rilevanti , è stata quella introdotta dall' articolo 25 della legge 28 / 99 con cui , all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , sono stati aggiunti i commi penultimo e ultimo .
econo09 Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in
econo09 Da tale impostazione discende che l' avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum e che non vi possano essere preclusioni , connesse a norme sostanziali , al diritto alla difesa .
econo09 Altra ragione non da poco è la configurazione dell' articolo 32 come modificata dalla legge 28 / 99 , quale lex specialis , cioè come deroga , circoscritta alle sole ipotesi di invio di invito da parte dell' ufficio , al principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. La sentenza citata al § 2.1 .
econo09 L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
econo09 Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
econo09 Di ciò l' ufficio deve informare il contribuente in sede amministrativa contestualmente alla richiesta " comma 4 " le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all' atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie , i dati , i documenti , i libri ed i registri , dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile " .
econo09 Di ciò l' ufficio deve informare il contribuente in sede amministrativa contestualmente alla richiesta " comma 4 " le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all' atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie , i dati , i documenti , i libri ed i registri , dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile " .
econo09 Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
econo09 La società , senza allegazione di ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni , impugna l' avviso avanti alla commissione tributaria provinciale lamentando l' illegittimità dell' accertamento dell' Agenzia delle Entrate e , in particolare , il ricorso al metodo induttivo .
econo09 Altra ragione non da poco è la configurazione dell' articolo 32 come modificata dalla legge 28 / 99 , quale lex specialis , cioè come deroga , circoscritta alle sole ipotesi di invio di invito da parte dell' ufficio , al principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. La sentenza citata al § 2.1 .
econo09 Altra ragione non da poco è la configurazione dell' articolo 32 come modificata dalla legge 28 / 99 , quale lex specialis , cioè come deroga , circoscritta alle sole ipotesi di invio di invito da parte dell' ufficio , al principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. La sentenza citata al § 2.1 .
econo09 Tale meccanismo , peraltro , appare sufficientemente garantista delle ragioni del contribuente , in quanto , in ogni caso , è costruito sul termine ambivalente ( commi 3 e 4 ) , e consente al contribuente stesso di produrre prove a suo favore fino al primo grado di giudizio .
econo09 Infatti , a seguito della legge 479 / 99 , è stato introdotto nel nostro codice di procedura penale l' articolo 415-bis , il quale consente all' indagato di svolgere , entro il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notifica dell' avviso di chiusura delle indagini preliminari , le indagini difensive , di richiedere al PM ulteriori indagini e la facoltà di produrre atti e di essere sentito personalmente insieme al proprio difensore .
econo09 Tale attività deve svolgersi in contraddittorio con l' Amministrazione e ha lo scopo di evitare all' Amministrazione finanziaria di porre in essere avvisi di accertamento quando essi potrebbero essere infondati e difficilmente difendibili in eventuali sedi giurisdizionali , e di consentire al contribuente di predisporre in tempo utile tutte le sue difese .
econo09 Come già evidenziato , il meccanismo preliminare all' emanazione dell' avviso di accertamento , ha , tra le altre , la finalità di consentire al contribuente di prendere immediatamente posizione sui fatti e le circostanze che gli vengono contestati .
econo09 Viceversa , l' accertamento tributario si esaurirebbe in un provvedimento autoritativo , con il quale l' Amministrazione farebbe valere la propria pretesa tributaria , esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l' opportunità di esperire l' impugnazione giudiziale , instaurando così un procedimento nell' ambito del quale la parte creditrice sarà tenuta a passare dall' allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del ricorrente , fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto ( Cass .
econo09 Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti " tattiche dilatorie " a danno dell' erario .
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