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buroc17 444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell' odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio - quindi - delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p. ) consente agevolmente di affermare che l' odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell' Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all' indomani dell' esercizio dell' azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero , le eccezioni espresse dal difensore di P.S. ( al quale si sono associati gli altri difensori ) circa l' inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all ' udienza dell' art .
buroc17 Ed invero , ai fini della valutazione dell' ammissibilità della costituzione di parte civile , non si deve confondere la struttura del reato associativo ( accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare tale fattispecie di reato ( delitti fine ) .
buroc17 Ma tale autonomia non consente di considerare spezzato - ai fini che interessano - il nesso teleologico fra l' accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è manifestato in rerum natura .
buroc17 Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel presente procedimento anche gli obbligazionisti .
buroc17 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore - possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi .
buroc17 Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
buroc17 che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
buroc17 nel procedimento n. 1953 / 2008 R. GUP nei confronti di G.A. , P.S. , S.G. , B.A. , L.A. , P.W. , M.F. e F.V. , qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008 ; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell' ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell' ambito della specifica udienza camerale di cui all' art .
buroc17 Nel caso in esame , tuttavia , il dato tranciante che consente anche di colorare la competenza funzionale di questo GUP è costituito dal fatto che il consenso delle parti si è definitivamente concretizzato all' indomani dell' esercizio dell' azione penale da parte del Pubblico Ministero come - peraltro - implicitamente affermato dal GUP del procedimento portante n. 287 / 04 R.G. di cui questo procedimento costituisce un mero stralcio .
buroc17 444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell' odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio - quindi - delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p. ) consente agevolmente di affermare che l' odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell' Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all' indomani dell' esercizio dell' azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero , le eccezioni espresse dal difensore di P.S. ( al quale si sono associati gli altri difensori ) circa l' inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all ' udienza dell' art .
buroc17 416 c.p. così come delineate dal Pubblico Ministero , sono - allora - la chiave per consentire ai commissari straordinari di prospettare una voce di danno patrimoniale e morale e legittimare le loro richieste di costituzione di parte civile in riferimento alle ipotesi sub A ) e alle altre ipotesi di reato .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si
buroc17 scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell' ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell' ambito della specifica udienza camerale di cui all' art .
buroc17 Le condotte distrattive che svelano la sostanza dell' accordo criminoso di cui all' art .
buroc17 I relativi atti di costituzione rispettano le formalità di cui all' art .
buroc17 447 c.p.p. Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio , l' Ufficio del GUP ha fissato l' udienza preliminare con decreto del 21 settembre 2007 per il 13 marzo 2008 , mentre all' udienza dell' 8 maggio 2008 l' imputato M.F. e F.V. hanno optato per la definizione del rito nelle forme di cui all' art .
buroc17 78 c.p.p. essendo peraltro del tutto legittimi e pertinenti i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. La legitimario ad causam discende direttamente dall' art .
buroc17 78 c.p.p. e , sul punto , vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta , truffa ai danni dei creditori , false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni inesistenti , è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti , persone fisiche o giuridiche , singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di legitimatio ad causam da parte del curatore o dei commissari straordinari .
buroc17 Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B.A. ( imputato per concorso in bancarotta ) atteso che l' ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all' art .
buroc17 447 c.p.p. oppure in quella di cui all' art .
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