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Secondo l' articolo 13 , comma 8 , del decreto , l' individuazione di tale criterio è rimessa alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio ( o rinnovo ) di ciascuna opzione , con l' unico limite che le perdite non attribuite al soggetto consolidante possono , in ogni caso ,
essere
imputate esclusivamente ai soggetti che le hanno generate .
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della circolare 53 / E del 2004 , la circolare 10 in commento afferma che " il beneficio dell' aliquota ridotta dev'essere valutato in termini di potenzialità della società ad
essere
tassata in base ad una percentuale inferiore al 33 % , indipendentemente dall' effettiva fruizione del beneficio " .
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redatte su modello cartaceo , devono
essere
presentate , indipendentemente dal domicilio fiscale del dichiarante , a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all' Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia , via Giorgio De Marchi n. 16 , 30175 Marghera ( VE ) - Italia , utilizzando una normale busta di corrispondenza , sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e periodo d' imposta oggetto di presentazione , cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante , codice fiscale del dichiarante , nonché la dicitura " consolidato nazionale " " .
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redatte su modello cartaceo , devono essere presentate , indipendentemente dal domicilio fiscale del dichiarante , a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all' Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia , via Giorgio De Marchi n. 16 , 30175 Marghera ( VE ) - Italia , utilizzando una normale busta di corrispondenza , sulla quale devono
essere
apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e periodo d' imposta oggetto di presentazione , cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante , codice fiscale del dichiarante , nonché la dicitura " consolidato nazionale " " .
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fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in
essere
un scissione parziale .
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3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in
essere
nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
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In particolare , era affermato se , in caso di catene partecipative complesse , che per effetto del " demoltiplicatore " non potevano consentire il consolidamento di tutte le partecipate , la deduzione fiscale delle perdite poteva
essere
ottenuta mediante : In relazione a tali aspetti , è stato chiarito ( in coerenza con quanto affermato al par .
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ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà
essere
esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
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L' opzione può
essere
esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata , e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni ( articolo 119 , comma 1 ) : identità dell' esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante esercizio congiunto dell' opzione da parte di ciascuna controllata e dell' ente o società controllante elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d' imposta per i quali è esercitata l' opzione .
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