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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente ,
cui
si applicano le nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " : a ) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di lavoro .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di
cui
questi è a carico .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di
cui
all' articolo 2120 del codice civile .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di
cui
all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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La perdita può inoltre essere utilizzata dal fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo d' imposta in
cui
è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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I fondi pensione il
cui
patrimonio , alla data del 28 aprile 1993 , risulti direttamente investito in beni immobili , sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio relativo agli immobili .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata : dai fondi pensione ; dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e dagli enti nell' ambito del
cui
patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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Nel caso in
cui
le anticipazioni siano superiori all' ammontare finale accumulato , questo dovrà essere interamente erogato in rendita .
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La suddetta ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a
cui
risulta iscritto il lavoratore .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di
cui
alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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