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Le novità in materia andranno coordinate con la riforma del diritto societario intervenuta con il Dlgs 17.1.2003 , n. 6 , pubblicato come supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.1.2003 , e destinata a entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2004. Allo stato , la liquidazione ordinaria delle società , puntualmente disciplinata nel codice
civile
( in particolare , per la società per azioni , vedasi il libro V , Del lavoro - titolo V , Delle società - capo V , Della società per azioni - sezione XI , Dello scioglimento e della liquidazione , articoli 2448 e seguenti ) , trova nell' articolo 124 del Tuir la propria normazione primaria in materia fiscale ; detto articolo viene rielaborato e integrato nel nuovo Testo unico .
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La procedura di liquidazione ( cenni ) Ai sensi dell' articolo 2274 del codice
civile
, durante la procedura di liquidazione i soci amministratori conservano il potere di amministrare l' impresa , limitatamente agli affari urgenti e con l' esclusiva finalità della conservazione dei beni sociali , in attesa di consegnare gli stessi ai liquidatori .
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L' attività dei liquidatori in corso di procedura dovrà informarsi ai seguenti principi : divieto di nuove operazioni ( articolo 2279 del codice
civile
) potere-dovere di richiedere versamenti ai soci ( articoli 2280 , II comma e 2452 , I comma , del codice civile ) dovere di tenere un' ordinata contabilità indicazione negli atti societari dello stato di liquidazione della società .
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L' attività dei liquidatori in corso di procedura dovrà informarsi ai seguenti principi : divieto di nuove operazioni ( articolo 2279 del codice civile ) potere-dovere di richiedere versamenti ai soci ( articoli 2280 , II comma e 2452 , I comma , del codice
civile
) dovere di tenere un' ordinata contabilità indicazione negli atti societari dello stato di liquidazione della società .
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La riforma del diritto societario Con la riforma del diritto societario , introdotta dal decreto legislativo n. 6 / 2003 in attuazione della legge 3 ottobre 2001 , n. 366 , sono state apportate rilevanti modificazioni alle norme del codice
civile
che costituiscono il fondamento giuridico dell' attività delle società nell' ordinamento italiano .
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, delibera le opportune modifiche statutarie la riduzione del capitale al disotto del minimo legale può non essere causa di scioglimento nelle ipotesi contemplate dagli articoli 2447 e 2482-ter , ovvero se gli amministratori convocano l' assemblea senza indugio per la deliberazione : della riduzione del capitale e del contemporaneo aumento dello stesso fino a una cifra non inferiore al minimo ( ovvero ) della trasformazione della società lo scioglimento può avvenire per mancanza di utili e riserve disponibili , ove sia necessario liquidare le azioni o le quote ai soci recedenti ( vedansi il nuovo articolo 2347-quater del codice
civile
e , per le Srl , l' articolo 2473 ) .
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Alla luce del principio discendente dell' articolo 2273 del codice
civile
, per il quale è rilevante il comportamento tenuto dai soci , tali dubbi devono considerarsi superati ; va inoltre sottolineato che al verificarsi di una causa di scioglimento rimane comunque in vita il rapporto sociale , sicché i soci possono certamente modificarlo , apportando quella particolare modificazione che consiste nell' eliminazione della causa di scioglimento .
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