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artar01 Personalmente , credo che tali critiche siano così deboli da non essere nemeno considerate , tanto anacronistico è oggi continuare a cercare una propria identità nazionale a tutti i costi , visto e considerato che l' architettura è sempre più indissolubilmente legata agli studi incrociati di architetti che operano in ogni parte del pianeta , il che è forse l' aspetto più evidente ed inevitabile dell' epoca che stiamo vivendo , pur non significando certo che l' architettura debba trovare , una volta ancora , un modus internazionale da ripetere in ogni dove .
artar06 Con loro ha voluto che la ricerca avvenisse in forma ecclesiale , corale e in rete nazionale e internazionale .
artar06 Giancarlo Santi , laureato in architettura e licenziato in teologia , è ordinato sacerdote della Diocesi di Milano nel 1972. Dal 1979 al 1994 è direttore dell' Ufficio beni culturali e arte sacra della Curia di Milano e dal 1995 al 2005 è direttore dell' Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici della C.E.I. Membro della Pontificia Commissione dei beni culturali della Chiesa dal 2000 al 2009 , presidente dell' Associazione Musei Ecclesiastici Italiani dal 2001 al 2005 , e dal 2010 : è docente a contratto presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dall' anno accademico 2005-2006 .
artar06 Autore di articoli pubblicati su riviste specializzate nel settore " arte , architettura e liturgia , beni culturali e musei " è promotore di ricerche , pubblicazioni , corsi di formazione e convegni a livello nazionale e internazionale sulla progettazione e l' adeguamento liturgico di chiese .
artmu02 A suggello di tale riscoperta si pose la rappresentazione della Matthauspassion , avvenuta a Berlino nel 1829. Và detto che la nascente coscienza nazionale tedesca , che andava formandosi in quegli anni , guardava a Bach come ad un compositore che sembrava scarsamente debitore verso altre culture , straniere ; convinzione del tutto errata come oggi sappiamo .
artmu02 Handel fu inizialmente trascurato da questo revival perché avendo operato essenzialmente in Inghilterra , ed avendola eletta a sua nuova patria , fu considerato alla stregua di un traditore dello spirito nazionale tedesco .
buroc02 , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 17 dicembre 2010 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
buroc02 : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale ( RIN ) di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo ; f-ter ) soggetto responsabile della manutenzione : soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo , registrato in quanto tale nel RIN ; f-quater ) veicolo : veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria , con o senza trazione .
buroc02 7. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea
buroc02 europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
buroc02 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme
buroc02 fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza .
buroc02 Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , sentite le regioni interessate , sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale .
buroc02 3. Nelle more dell' emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione , laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura , è effettuata dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie , in base alle competenze previste dalla legislazione vigente , secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure .
buroc06 3. L' uso finale del sito ubicato all' interno del Parco nazionale del Vesuvio , nel comune di Terzigno di cui al comma 1 , è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo .
buroc06 3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
buroc06 Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici .
buroc08 30.12.1999 n. 506 , art. 1 , lett. t ) , con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità
buroc08 Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
buroc09 L' area di intervento di Basso San Donato , nella primavera dell' anno 2000 , è stata candidata dalla Città di Torino al 2° " Concorso nazionale di progettazione partecipata e comunicativa " , promosso dall ' Istituto nazionale di Urbanistica ( INU ) , dall ' Associazione Italiana per il World Wildlife Fund ( WWF ) e dal Comitato per l' Edilizia Residenziale ( CER ) , in collaborazione con il Ministero dell' Ambiente e l' ANCI , con il tema " Connessione ciclo - pedonale del sistema parco fluviale Dora Riparia con il quartiere di San Donato e il recupero dell' ex cartiera San Cesareo " .
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