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Personalmente , credo che tali critiche siano così deboli da non essere nemeno considerate , tanto anacronistico è oggi continuare a cercare una propria identità
nazionale
a tutti i costi , visto e considerato che l' architettura è sempre più indissolubilmente legata agli studi incrociati di architetti che operano in ogni parte del pianeta , il che è forse l' aspetto più evidente ed inevitabile dell' epoca che stiamo vivendo , pur non significando certo che l' architettura debba trovare , una volta ancora , un modus internazionale da ripetere in ogni dove .
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Con loro ha voluto che la ricerca avvenisse in forma ecclesiale , corale e in rete
nazionale
e internazionale .
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Giancarlo Santi , laureato in architettura e licenziato in teologia , è ordinato sacerdote della Diocesi di Milano nel 1972. Dal 1979 al 1994 è direttore dell' Ufficio beni culturali e arte sacra della Curia di Milano e dal 1995 al 2005 è direttore dell' Ufficio
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dei beni culturali ecclesiastici della C.E.I. Membro della Pontificia Commissione dei beni culturali della Chiesa dal 2000 al 2009 , presidente dell' Associazione Musei Ecclesiastici Italiani dal 2001 al 2005 , e dal 2010 : è docente a contratto presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dall' anno accademico 2005-2006 .
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Autore di articoli pubblicati su riviste specializzate nel settore " arte , architettura e liturgia , beni culturali e musei " è promotore di ricerche , pubblicazioni , corsi di formazione e convegni a livello
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e internazionale sulla progettazione e l' adeguamento liturgico di chiese .
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A suggello di tale riscoperta si pose la rappresentazione della Matthauspassion , avvenuta a Berlino nel 1829. Và detto che la nascente coscienza
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tedesca , che andava formandosi in quegli anni , guardava a Bach come ad un compositore che sembrava scarsamente debitore verso altre culture , straniere ; convinzione del tutto errata come oggi sappiamo .
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Handel fu inizialmente trascurato da questo revival perché avendo operato essenzialmente in Inghilterra , ed avendola eletta a sua nuova patria , fu considerato alla stregua di un traditore dello spirito
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tedesco .
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, del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete
nazionale
e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 17 dicembre 2010 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
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: a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione
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( RIN ) di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo ; f-ter ) soggetto responsabile della manutenzione : soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo , registrato in quanto tale nel RIN ; f-quater ) veicolo : veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria , con o senza trazione .
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7. L' Agenzia
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per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea
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europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia
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per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
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8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia
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per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme
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fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete
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per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza .
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Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , sentite le regioni interessate , sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete
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.
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buroc02 |
3. Nelle more dell' emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione , laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura , è effettuata dall' Agenzia
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per la sicurezza delle ferrovie , in base alle competenze previste dalla legislazione vigente , secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure .
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3. L' uso finale del sito ubicato all' interno del Parco
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del Vesuvio , nel comune di Terzigno di cui al comma 1 , è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo .
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buroc06 |
3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse
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, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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buroc06 |
Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio
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della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici .
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30.12.1999 n. 506 , art. 1 , lett. t ) , con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico
nazionale
U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità
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buroc08 |
Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito
nazionale
, le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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buroc09 |
L' area di intervento di Basso San Donato , nella primavera dell' anno 2000 , è stata candidata dalla Città di Torino al 2° " Concorso
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di progettazione partecipata e comunicativa " , promosso dall ' Istituto nazionale di Urbanistica ( INU ) , dall ' Associazione Italiana per il World Wildlife Fund ( WWF ) e dal Comitato per l' Edilizia Residenziale ( CER ) , in collaborazione con il Ministero dell' Ambiente e l' ANCI , con il tema " Connessione ciclo - pedonale del sistema parco fluviale Dora Riparia con il quartiere di San Donato e il recupero dell' ex cartiera San Cesareo " .
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