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artar07 Dal 2003 la gestione del Programma è stata affidata ad un Consorzio di Enti ( Ente per le Nuove Tecnologie , l' Energia e l' Ambiente - ENEA , Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR , Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - INOGS e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV ) , in modo da incrementarne il grado di autonomia .
buroc02 ( 11G0077 ) ( GU n. 87 del 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e
buroc02 il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei
buroc02 del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete
buroc02 Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 17 dicembre 2010 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 3 marzo 2011 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con i Ministri degli affari esteri , della giustizia e dell' economia e
buroc02 la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 17 dicembre 2010 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 3 marzo 2011 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con i Ministri degli affari esteri , della giustizia e dell' economia e delle finanze ; Emana il seguente decreto legislativo : Art .
buroc02 apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 17 dicembre 2010 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 3 marzo 2011 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con i Ministri degli affari esteri , della giustizia e dell' economia e delle finanze ; Emana il seguente decreto legislativo : Art .
buroc02 1 Finalità 1. Il presente decreto , al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie , modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , in attuazione della direttiva comunitaria 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008. Art .
buroc04 Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 27 febbraio 2008 , n. 721 ( Pres .
buroc04 De Michele ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Sesta ) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 6796 / 07 , proposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SELE-CALORE , GALLERIA DI VALICO CAPOSELE CONZA DETTA PAVONCELLI BIS , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma , via dei Portoghesi , 12 ; contro l' ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CAMPANIA 1 CALORE IRPINO , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e
buroc04 24 , comma 3 della legge n. 241 / 90 , con conseguente legittimità del diniego sotto tale profilo , in rapporto agli atti genericamente e cumulativamente indicati nell' istanza ; quanto alle spese giudiziali , infine , il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione , tenuto conto del solo parziale accoglimento delle ragioni difensive della parte appellante P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Sesta , accoglie in parte , l' appello n. 6796 / 07 , specificato in epigrafe e , per l' effetto , annulla parzialmente la sentenza del TAR del Lazio n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , nei termini di cui in motivazione ; Compensa le spese giudiziali .
buroc04 Così deciso in Roma , il dal Consiglio di Stato , in sede giurisdizionale - Sez .
buroc04 VI - nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 , con l' intervento dei Signori : Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 7 novembre 2003 , n. 16714 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Polizia stradale di Brancaleone contestava all' avvocato G.M. , in data 27 ottobre 1997 , la violazione dell' art .
buroc06 individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ; Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento , ovvero abbandonati sull' intero territorio campano , e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell' atmosfera ; Tenuto conto dell' imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ; Ravvisata l' esigenza di disporre per legge l' individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell' impossibilità di provvedervi in via amministrativa ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione dell' 11 maggio 2007 ; Emana il seguente decreto-legge : Art .
buroc06 dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento , ovvero abbandonati sull' intero territorio campano , e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell' atmosfera ; Tenuto conto dell' imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ; Ravvisata l' esigenza di disporre per legge l' individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell' impossibilità di provvedervi in via amministrativa ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione dell' 11 maggio 2007 ; Emana il seguente decreto-legge : Art .
buroc06 1. Apertura discariche e messa in sicurezza 1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007 , per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione , trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania , anche al fine di evitare l' insorgere di nuove situazioni emergenziali , sono attivati , anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale , paesaggistico-territoriale , di pianificazione per la difesa del suolo , nonché igienico-sanitaria , nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell' ambiente
buroc06 ( 1 ) 5. Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri , adottate ai sensi dell' articolo 5 , comma 2 , della legge 24 febbraio 1992 , n. 225 , possono essere definite ulteriori misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 1. ( 1 ) ( 1 ) Comma soppresso dalla Legge 5 luglio 2007 , n. 87. Art .
buroc06 Con riferimento a quanto disposto dall' articolo 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007 , decorso il termine di venti giorni dall' inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande , non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso .
buroc06 3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri , adottati ai sensi dell' articolo 5 , comma 1 , della legge 24 febbraio 1992 , n. 225 , su proposta del Commissario delegato , si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d' emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti .
buroc08 L' anno duemilaotto , addì ventidue del mese di dicembre , in Vercelli , nella Sala delle Tarsìe del Palazzo Provinciale , a seguito dell' avviso di convocazione in data 16 dicembre 2008 , n.  0081595 / 000 , diramato ai sensi della vigente normativa , alle ore 15,00 , si è riunito il Consiglio Provinciale che è così composto : Il Presidente del Consiglio Arch .
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